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05/04/2017 ESTEROVESTIZIONE DELLA RESIDENZA FISCALE - PERSONE FISICHE ITALIANE
Il D.L. 193/2016, art. 7, comma 3, convertito dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 ha introdotto nell’ordinamento italiano la formazione di liste selettive di cittadini italiani, che hanno trasferito la residenza all’estero a partire dal 1 gennaio 2010, i quali , viceversa, si dovrebbero considerare a tutti gli effetti residenti in Italia.
L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 3 marzo 2017, ha chiarito che le attività di controllo finalizzate all’accertamento della residenza effettiva, verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, dove confluiranno le situazioni anomale di trasferimento di residenza. Ribadisce l’Agenzia che in particolare, i controlli saranno prioritariamente indirizzati nei confronti dei soggetti, richiedenti l’iscrizione all’AIRE, che presentano significativi elementi segnaletici di una effettiva permanenza in Italia.
Uno degli elementi discriminanti sarà aver trasferito la propria residenza fiscale in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal Decreto del Ministero delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.107 del 10 maggio 1999 (nel quale era inserita anche la Rep. di San Marino).
I soggetti interessati verranno individuati incrociando i dati presenti sugli elenchi So.No.Re (Soggetti non residenti), nelle banche dati delle Entrate, derivanti dallo Spesometro, dallo scambio di informazioni previsto dalle Direttive europee (DAC1 e DAC2) e dagli accordi internazionali in merito (FATCA e Common Reporting Standard).
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