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07/09/2017 ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

07/09/2017 ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

L'entrata in vigore della Legge n. 94 del 7 agosto 2017 ha portato numerose novità dal punto di vista fiscale.

Art. 14 – Definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria
Le norme per la definizione agevolata dei crediti già scaduti in Esattoria sono state definite dal presente articolo e sono le seguenti:
  • - Le cartelle esattoriali emesse dall’Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino dal 2005 al 2015, e le procedure di Mano Regia affidati per la riscossione coattiva all’Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere estinti senza corresponsione di sanzioni e di interessi ancorché maturati dopo la scadenza della stessa, ovvero senza l’applicazione del disposto sanzionatorio di cui all’articolo 34, primo comma, ultima parte, della Legge 28 giugno 1989 n.68, ad esclusione delle cartelle esattoriali emesse relativamente agli esercizi 2014 e 2015 per le quali, ai fini dell’estinzione del debito, dovrà essere computata la quota interessi. I crediti di cui al presente comma derivanti dall’applicazione della Legge 6 dicembre 2011 n.191  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  possono  essere  definiti  senza  corresponsione  di sanzioni con il pagamento della vera sorte e degli interessi maturati, fermo restando che i soggetti interessati  all’adesione  dovranno  preventivamente  dimostrare  di  aver  assolto  agli  obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti e di avere soddisfatto eventuali altri creditori privilegiati di pari grado ai sensi dell’articolo 17 della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche ed integrazioni.
    • Sono escluse le somme iscritte a ruolo:
    1.    riferite a crediti riscossi per conto di amministrazioni estere;
    2. riferite a somme dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
  • La richiesta di estinzione del debito deve essere presentata all’Esattoria dal contribuente compilando  l’apposito  modulo  a  disposizione  presso  l’Esattoria  entro  il  6  novembre  2017: la  corresponsione  delle  somme  dovute  può  avvenire  in  un’unica  soluzione  entro  il 15/12/2017 ovvero attraverso una dilazione di pagamento per un numero massimo di 2 rate di pari importo nel 2017 aventi scadenza 15/11/2017 e 15/12/2017, relative almeno al 60% della somma dovuta, e a 3 rate nel 2018  per  la parte restante, di  pari  importo, con scadenza 15/05/2018, 15/09/2018 e 15/11/2018.
  • L’accoglimento della richiesta di dilazione comporta la sospensione di ogni azione esecutiva nei confronti del contribuente per le somme in oggetto. Le azioni esecutive già eseguite o in corso rimangono in essere; per tutta la durata della dilazione però, l’Esattore non può dar corso alle procedure di vendita dei beni pignorati. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza.
  • Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dei benefici di cui al presente articolo, l’avvio delle procedure esecutive e la riattivazione delle procedure esecutive sospese, mentre le eventuali somme già versate vanno considerate quale acconto sull’intera posizione debitoria.
  • I contribuenti che abbiano in essere dilazioni di pagamento con l’Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino possono optare, ferme restando le somme già corrisposte, per la definizione agevolata della somma residua secondo le modalità di cui sopra.
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